Assemblea condominiale: sì alle deleghe ma nei limiti previsti dal regolamento

Il Tribunale di Palermo conferma l'inderogabilità della clausola del regolamento di condominio che limita il potere dei condomini di farsi rappresentare da altri nelle assemblee tramite delega

Assemblea condominiale: sì alle deleghe ma nei limiti previsti dal regolamento

Tale regola risponde alla necessità di tutelare l’esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune di tutti i partecipanti.

Di conseguenza, la partecipazione all'assemblea condominiale da parte di un condomino con una quantità di deleghe superiore a quella prevista dal regolamento comporta un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera e dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità.

Il caso nasce dall’impugnazione di una delibera condominiale risalente al 2022. Nell’adire il Tribunale di Palermo, il condomino lamenta la nullità della delibera in quanto all'assemblea aveva partecipato un condomino con 4 deleghe di altri condomini, numero superiore a quello massimo di 3 previsto dal regolamento condominiale.

La questione è, sostanzialmente, stabilire se la clausola contenuta in un regolamento di condominio per limitare la possibilità di farsi rappresentare da altri condomini in sede assembleare, sia inderogabile o meno.

Il Tribunale di Palermo ha evidenziato innanzitutto che nel caso di specie, date le ridotte dimensioni del condominio, la legge non impone alcun limite alle deleghe. Tuttavia, il regolamento condominiale stabilisce un numero massimo di deleghe per ciascun condomino e per il Tribunale la violazione di tale norma comporta un vizio nel procedimento di formazione della delibera. Si crea cioè un'ipotesi di annullabilità della stessa.

Il giudice adito, in conclusione, annulla la delibera assembleare oggetto di impugnazione (Trib. Palermo sez. II, 5 febbraio 2024).

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