Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore
Sufficiente la sussistenza di opere comuni, pur se distaccate, funzionalizzate al godimento e al servizio delle proprietà esclusive, anche in presenza di due soli condòmini