Contratti preliminari e azione di indebito oggettivo: il termine ‘pagamento’ non è riferibile soltanto ad una somma di danaro
Difatti, l’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio e presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata
L’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata. Ciò comporta che la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone pur sempre una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 4950 del 5 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame ad un contenzioso relativo a due contratti preliminari di vendita, aggiungono che, alla luce dell’indebito oggettivo previsto dal Codice Civile, il termine ‘pagamento’ non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere, e ciò sia alla luce della disciplina dell’istituto, chiaramente concernente anche cose determinate diverse dal danaro, sia in base alla ratio delle norme dirette ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica.
Ampliando l’orizzonte, poi, sempre in materia di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole del Codice Civile, operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dal Codice Civile.
Tornando alla vicenda in esame, però, va annotato che non vi è stata materiale consegna del denaro, in quanto il debito si è estinto non con un pagamento, ossia con l’adempimento di una prestazione positiva, ma per effetto di una compensazione con un controcredito frutto di diverso contratto preliminare, non oggetto di risoluzione.
Non condivisibile, quindi, secondo i magistrati di Cassazione, la visione proposta in Appello, visione secondo cui se è vero che non vi è stata la materiale consegna del denaro e che, quindi, nulla le parti hanno ricevuto per effetto della compensazione, è altrettanto vero che entrambi i contraenti hanno conservato nel loro patrimonio quella somma di denaro di cui si sarebbero privati se avessero adempiuto alle reciproche obbligazioni di pagamento e ancora che il conseguimento del credito mediante l’acquisizione del valore economico della liberazione del proprio debito realizza, Codice Civile alla mano, lo stesso effetto che si sarebbe prodotto dal ricevimento della prestazione originaria. Ciò perché l’azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall’esecuzione di una prestazione di dare o di facere suscettibile di restituzione, cosicché qualora la prestazione sia invece irripetibile residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento, che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico.
La valutazione del valore economico della (contro)prestazione può venire in rilievo, in un’ottica diversa, in funzione dell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di un’utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione di altro soggetto, nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento della parte che, rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di un contratto nullo o risolto, ma ciò può avvenire non già sulla base della determinazione fattane dalle parti con il contratto nullo o risolto, bensì in esito ad una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido o di cui sia stata dichiarata la risoluzione.