Recesso dal contratto con ingegnere o architetto: obbligazione indennitaria a carico del committente
Fondamentale, però, che la sospensione della prestazione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista
In materia di recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, con riferimento alle figure di ingegnere e architetto, la specifica normativa diverge dalla disciplina comune, prevista dal Codice Civile, in quanto, pur non limitando l’incondizionato diritto di recesso, pone a carico del committente un’obbligazione indennitaria ex lege oltre al risarcimento dei maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. L’obbligazione indennitaria non è dovuta, però, in caso di determinazione pattizia mentre residua il diritto al risarcimento del danno in caso di recesso ad nutum del committente in assenza di giusta causa.
In caso, poi, di contratto tra il privato e la pubblica amministrazione, è consentito sindacare sull’atto amministrativo con cui è stato esercitato il recesso ad nutum del committente.
Questi i principi di diritto fissati dai giudici (sentenza numero 4964 del 5 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra un ingegnere e un Comune e relativo alla richiesta di pagamento, avanzata dal professionista, di una cifra pari a quasi 170mila euro titolo di compensi per l’attività prestata quale direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza relativamente alle opere riguardanti il palazzetto sportivo comunale, oltre al risarcimento del danno derivante dal recesso – illegittimo, a suo dire – da parte del Comune.
A ridare vigore alle pretese avanzate dal professionista provvedono proprio i magistrati di Cassazione, smentendo la visione adottata dai giudici di merito e favorevole al Comune,
La normativa – del 1949 – dispone che la sospensione, per qualsiasi motivo, dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto, anche tenendo presente quanto previsto in materia di prestazioni parziali, ovvero le prestazioni del professionista che non seguono lo sviluppo completo dell’opera ma si limitano solo ad alcune funzioni – appunto parziali – alle quali è stato limitato l’incarico originario, e cioè che la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base di precise aliquote.
Allo stesso tempo, quando la sospensione non è dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Da tali punti fermi normativi si evince, spiegano i giudici di Cassazione, che l’architetto e l’ingegnere, in caso di sospensione dell’incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista dalla normativa per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente, anche alla tutela risarcitoria.
Il professionista può però pretendere il risarcimento del danno soltanto deducendo e provando l’altrui colpevole condotta e non sulla base del mero fatto della sospensione dell’incarico, anche in caso di intervenuta revoca. Ad evitare, infine, il rischio di qualsiasi indebita locupletazione per il professionista, vi è il principio secondo cui l’indennità prevista a livello normativo resta assorbita nel risarcimento quando la sua misura sia superiore.
L’indennità non è, invece, dovuta nei casi in cui vi è stata determinazione pattizia del compenso. Ciò perché, nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, non possono applicarsi le disposizioni normative del 1949, disposizioni che operano solo in mancanza di determinazione pattizia.
Tornando alla specifica vicenda, il contratto – avente ad oggetto l’attività di direzione dei lavori e di coordinamento della Sicurezza con riguardo ai lavori relativi al Palasport Comunale – era stato concluso tra il professionista ed un ente pubblico, e quindi non è dovuta l’indennità mentre residua la tutela risarcitoria, previa dimostrazione della legittimità o meno dello scioglimento del contratto da parte del Comune. E quest’ultimo punto pone in evidenza l’errore compiuto in Appello, laddove si è negata al professionista la tutela risarcitoria senza verificare le ragioni che hanno indotto il Comune a recedere dal contratto.
Tirando le somme, se, quindi, non è dovuta l’indennità in ragione della determinazione pattizia del compenso, non è, però, venuto meno il diritto del professionista al risarcimento dei danni in caso di colpa del committente perché, normativa alla mano, rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a causa imputabili al professionista stesso.