Ristrutturazione dei debiti: criteri per la legittimazione a proporre reclamo
Fondamentale che il soggetto che si oppone all’accordo abbia assunto la qualità di parte formale, avendo partecipato al giudizio di omologazione
In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti formali, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione, sia comunque stato reso destinatario – a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto – del cosiddetto ‘cram down’ fiscale o previdenziale, a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 5828 del 15 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla revoca – su istanza dell’Agenzia delle Entrate – della omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso da una ‘s.r.l.’.
In premessa, viene richiamato quanto previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’: “quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel ‘Registro delle imprese’. Il Tribunale fissa, con decreto, l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi”.
Nella vicenda concernente la ‘s.r.l.’, è in discussione, osservano i giudici di Cassazione, la stessa possibilità per il creditore, che non abbia proposto opposizione al procedimento di omologazione, di proporre reclamo in Appello.
In termini generali, la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte. Costituisce, d’altra parte, acquisizione pacifica che la qualità di legittimato all’impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori e che è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio.
Si tratta di un’impostazione diffusamente seguita in materia fallimentare, quando, in particolare, si è precisato, con riferimento al decreto di omologazione del concordato preventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo discende unicamente dall’avere l’impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale.
Ne consegue come affermazione condivisa che, nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale.
Il creditore dissenziente – compresi l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, non rinvenendosi uno statuto speciale per il caso di cosiddetto ‘cram down’ – assume, dunque, la veste di parte di tale procedimento solo se ed in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio nonché al deposito presso la cancelleria del Tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all’omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto.
Ciò detto, però, nella vicenda in esame emergono elementi ulteriori, poiché, nonostante l’Agenzia delle Entrate non abbia proposto opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione presentato dalla società, occorre nondimeno affermarsi che, comunque, l’Agenzia è legittimata a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione. Ciò perché può essere eccezionalmente ammessa la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di omologazione anche nel caso – del tutto peculiare – in cui il reclamante (sebbene materialmente non opponente) lamenti in modo specifico le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale, con ciò venendo meno il presupposto positivo per farne discendere, in caso di inerzia, la riferita limitazione impugnatoria.
Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi, poi, dell’iscrizione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel ‘Registro delle imprese’ il debitore avvisa l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo ‘posta elettronica certificata’ alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione decorre dalla ricezione dell’avviso.
Non è dubitabile, dunque, che laddove il creditore pubblico finanziario lamenti, oggi, l’omessa comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel ‘Registro delle imprese’ della domanda di omologazione ovvero, sotto il precedente regime normativo, la mancata iscrizione della proposta nel ‘Registro delle imprese’, lo stesso creditore sia legittimato a proporre reclamo. In tale ipotesi, invero, deve riconoscersi al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un’eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale e, per tale via, di imporre in Appello la verifica dell’effettiva sussistenza (o meno) e dunque natura del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore dissenziente di proporre opposizione all’omologazione dell’accordo.
Queste considerazioni ben si attagliano alla vicenda in esame, poiché risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti quella secondo cui l’accordo col creditore, accordo successivamente omologato e, dunque, esteso forzosamente all’Agenzia delle Entrate, non è stato pubblicato nel ‘Registro delle imprese’. E tale mancata pubblicazione dell’accordo nel ‘Registro delle imprese’ non ha pertanto consentito al creditore interessato di valutare se proporre eventuale opposizione all’omologazione.
In sostanza, è acclarato che l’accordo di ristrutturazione era stato stipulato, ma solo dopo oltre tre mesi dal deposito del ricorso per la sua omologazione, e che lo stesso accordo non era stato iscritto nel ‘Registro delle imprese’ ma era stato omologato dal Tribunale, senza neppure fosse stata verificata o anche solo disposta una qualche corrispondente comunicazione ai creditori.
In sostanza, nella vicenda in esame, all’Agenzia delle Entrate non è stata garantita la conoscenza dell’accordo di ristrutturazione, esigenza alla quale è preordinato il regime di pubblicità previsto dalla legge, e, conseguentemente, le è stata inibita la possibilità di sottoporre le proprie ragioni al Tribunale attraverso la proposizione di rituale opposizione.