Liquidazione generale del patrimonio di un’associazione sciolta: no all’applicazione del privilegio processuale concesso, di solito, al creditore fondiario
È generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, eccezione, questa, che però fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale